DUVRI (rischio interferenze)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Cos'è

Analogamente a quanto avviene per la valutazione dei rischi e per l’elaborazione del DVR, solo nel caso in cui esistano interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

Questo documento ha lo scopo di indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze individuando (limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all’attività del Datore di Lavoro Committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice che dei lavoratori autonomi), un proprio incaricato per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
L’incaricato dovrà essere in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Cosa si intende per interferenze?
Circostanze in cui si possono verificare ”contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di aziende diverse che operano nella stessa sede (ad es.: impresa di pulizie che opera durante l’orario di lavoro dell’azienda, aziende che operano presso il Committente, ecc.)

I vantaggi

  • eliminare le interferenze;
  • adottare adeguate misure tecniche, organizzative, procedurali, atte a ridurre o eliminare il rischio.

A chi serve?

Il DUVRI deve essere redatto in caso di appalti svolti:

  • all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva;
  • nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

L’obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

Rinnovi

Il DUVRI è redatto in riferimento al singolo contratto d’appalto.

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