R.S.P.P. ESTERNO

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Chi è

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) esterno è una figura professionale prevista dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008) che svolge un ruolo cardine all’interno dell’azienda, in quanto risponde direttamente al Datore di Lavoro e supporta lo stesso, in qualità di Esperto sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nella definizione di un corretto sistema di gestione della sicurezza aziendale.

I vantaggi

Affidare l’incarico di RSPP a una figura esterna può avere numerosi vantaggi:

  • Permette di lavorare con professionisti specializzati in questo ruolo, competenti, rapidi e sempre aggiornati.
  • L’esperienza da questi maturata in altri ambiti e contesti può risultare molto utile nell’utilizzo di soluzioni e buone prassi anche nel proprio contesto lavorativo.
  • Il RSPP esterno è una figura completamente dedicata alla sicurezza in azienda; non si rischiano, pertanto, sovrapposizioni con altri ruoli e funzioni come accade nel caso di nomina di RSPP interno. Questo si traduce in una maggiore efficienza e standard di sicurezza più elevati.
  • In alcuni casi può risultare economicamente più vantaggioso rispetto ad avere un dipendente fisso, garantendo una presenza non continua, ma adeguata al contesto.

A chi serve?

È possibile affidare l’incarico ad un consulente esterno in possesso dei requisiti necessari ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 dell’art.31 D. Lgs. 81/08, il quale obbliga all’istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss. mm., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e ss. mm.;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

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